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Il Counseling Psicologico Online: Indicazioni Pratiche | Formazione

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Il Counseling Psicologico Online: Indicazioni Pratiche

counseling psicologico onlineIn quest'articolo vogliamo vedere come la pratica psicologica si sia sviluppata in questi ultimi anni, in particolare in relazione al Counseling Psicologico Online.

E' fuori discussione infatti che lo sviluppo delle tecnologie di comunicazione a distanza e la loro rapida diffusione abbiano aperto agli psicologi un nuovo canale, la possibilità di fornire prestazioni professionali, sia di counseling che di psicoterapia.  

Il CNOP ha fornito delle raccomandazioni pratiche che, oltre a tutelare il professionista, sono risultate molto utili. Le sintetizziamo di seguito.:

  1. I principi etici e le norme del Codice Deontologico si applicano anche nel caso di prestazioni psicologiche online.

  2. Bisogna che il professionista disponga di tecnologie elettroniche per la comunicazione a distanza adeguate e che abbia le competenze per il loro uso.

  3. Il professionista che voglia esercitare la propria professione on line deve garantire, attraverso l’uso di software e hardware adeguati, la riservatezza dei dati.

  4. Lo psicologo che si avvale di tali tecnologie deve fornire informazioni appropriate sulla propria identità, iscrizione all’Ordine, titoli professionali, indirizzo di Posta Elettronica Certificata e gli estremi della polizza di R.C. professionale.

  5. Lo psicologo oltre ad identificare le generalità dell'utente, acquisisce l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e il consenso informato riguardo alle prestazioni offerte.

  6. Nell’ambito delle attività cliniche (quali la psicoterapia, la psicodiagnosi...) lo psicologo deve prima instaurare un rapporto diretto con l'utente e solo successivamente si può avvalere dell'utilizzo dei dispositivi di comunicazione a distanza.

  7. Lo psicologo, anche quando opera online, è tenuto a custodire i dati e le informazioni secondo la normativa vigente.

  8. Lo psicologo che offre prestazioni via Internet comunica al proprio Ordine l’indirizzo web presso il quale svolge tale attività, la tipologia di strumentazione software e la tipologia di media utilizzati.

  9. Ogni Ordine territoriale è obbligato a tenere un registro degli iscritti che svolgono prestazioni via internet.

  10. Gli Ordini territoriali devono monitorare le attività psicologiche a distanza per verificarne l’appropriatezza sul piano deontologico.

Qui potete scaricare il documento del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi dal quale sono tratte queste regole.

La questione della Consulenza Psicologica Online è stata però sviluppata ulteriormente e, nel mese di maggio 2017, la Commissione Atti Tipici Tutela e Osservatorio della Professione del Consiglio Nazionale degli Psicologi (CNOP) ha presentato ufficialmente il documento a cui ha lavorato che regolamenta in dettaglio l’attività dello psicologo in questo "nuovo" contesto. 

Cliccando qui potrete scaricare il documento originale "Digitalizzazione della Professione e dell'Intervento Psicologico Mediato dal Web".

 

Articolo della dott.ssa Francesca Di Girolamo


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